Dette tabelle servono per calcolare i rimborsi chilometrici delle auto aziendali ad uso promiscuo in fringe benefit; possono anche essere utilizzare per calcolare i rimborsi chilometrici da parte di professionisti che utilizzano propri mezzi di trasporto (es. CTU, Consulenti tecnici di ufficio).
I dipendenti che possono utilizzare anche a fini personali l’automezzo messo a disposizione dall’azienda, devono assoggettare a tassazione (nonché a contributi previdenziali e assistenziali) il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI.
I costi chilometrici sono necessari, quindi, per quantificare l’importo dei rimborsi spettante a professionisti o a dipendenti che utilizzano il proprio veicolo svolgendo attività a favore del datore di lavoro.
Tabelle ACI 2022: tipologie di veicoli
Le tabelle sono relative a:
- autoveicoli benzina in produzione;
- autoveicoli gasolio in produzione;
- autoveicoli benzina-GPL e benzina-metano in produzione;
- autoveicoli ibrido-benzina e ibrido-gasolio;
- autoveicoli elettrici ed ibridi PLUG-IN in produzione;
- autoveicoli benzina fuori produzione;
- autoveicoli gasolio fuori produzione autoveicoli benzina-GPL e benzina-metano fuori produzione;
- autoveicoli ibrido-benzina e ibrido-gasolio fuori produzione;
- autoveicoli elettrici e ibridi PLUG-IN fuori produzione;
- motoveicoli;
- autocaravan.
Veicoli di nuova immatricolazione
Per i vicoli di nuova immatricolazione, sempre concessi in uso promiscuo, la percentuale per la determinazione del benefit è calcolata in rapporto alla quantità di emissioni di anidride carbonica (CO2).
Per i contratti stipulati dal 1° luglio 2020 c’è una penalizzazione per i veicoli maggiormente inquinanti, all’aumentare delle emissioni di CO2 aumenterà anche il reddito da lavoro e quindi l’imposta dovuta.
In definitiva, tale percentuale è pari al:
- 25% per i vicoli con emissione CO2 inferiori a 60 g/Km;
- 30% per i vicoli con emissione CO2 superiori a 60 g/Km ma inferiori a 160 g/Km;
- 40% per l’anno 2020 e al 50% a partire dal 2021 per i vicoli con emissione CO2 superiori a 160 g/Km ed inferiori a 190 g/Km;
- 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021 per i vicoli con emissione CO2 superiori a 190 g/Km.